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Riferimenti normativi formazione apprendistato 2023

Corsi di formazione apprendistato; ecco in breve le domande più comuni che ci vengono poste e, più sotto, tutti i riferimenti normativi che regolano la formazione apprendistato obbligatori

Domande comuni (FAQ):

Cosa succede se non faccio il corso di formazione all'apprendista?


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Questi corsi sono validi? E perchè?


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Quali sono le norme che regolano la formazione obbligatoria degli apprendisti?


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Riferimenti normativi apprendistato:
obbligo di formazione nei contratti di apprendistato

REGIME SANZIONATORIO
ART. 7 CO. 2 D.LGS. n. 167/2011 Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione o mancanze nei principi concernenti:
1. La forma scritta del contratto, del patto di prova, del relativo piano formativo individuale e della mancata od incompleta formazione
2. Il divieto di retribuzione a cottimo;

In caso di mancata od incompleta formazione obbligatoria decadono tutte le agevolazioni prevsiste, con conseguente pagamento delle stesse. Questo avviene quando, in fase di verifica che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questi, non si è in possesso degli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.

FORMAZIONE RECUPERABILE
Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.

Con rilevanza di carattere quasi “normativo”, la circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013 illustra i casi in cui l’inadempimento formativo può dirsi recuperabile e, quindi, deve formare oggetto di disposizione (art.14, D.Lgs. n.124/2004), anziché di provvedimento sanzionatorio, che va adottato solo se non si può «recuperare il debito formativo».

Quando il debito formativo non venga recuperato, ottemperando alla disposizione, il comportamento datoriale viene sanzionato anche con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, del DPR n.520/1955 (sanzione amministrativa da 515 a 2580 euro).

Per evitare sanzioni e la perdita degli sgravi contributivi la formazione trasversale e interna sono fondamentali.
Per tutti gli assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, vige l'obbligo di 2 tipi di formazione

1) FORMAZIONE TRASVERSALE:
questa formazione è appunto "trasversale" ad ogni contratto di apprendistato, dunque uguale per tutti gli apprendisti, sia che siano pasticceri, meccanici, parrucchieri, edili, ecc...

La mancata formazione trasversale comporta l'annullamento del contratto di apprendistato, con conseguente storno degli sgravi fiscali ottenuti, sanzione aggiuntiva, obbligo di assunzione dell'apprendista.
Un esempio con conteggio semplificativo: se avete un apprendista con contratto di 3 anni, a seconda della mansione lo sgravio contributivo è di circa 7.000 euro annui; in caso di mancata formazione verranno stornati ed addebitati all'azienda, oltre alla sanzione.
FATE I VOSTRI CONTI...


La formazione trasversale può essere effettuata:

  • Internamente all'azienda (COME I NOSTRI CORSI)
  • Online in modalità sincrona (aula virtuale)
  • in aula, presso gli Enti accreditati
  • in aula, presso centri di formazione accreditati
  • in aula, con formazione contribuita

Al termine della formazione trasversale bisogna avere l'attestazione di avvenuta formazione.


2) FORMAZIONE INTERNA SULLA MANSIONE:
questa è una formazione che deve essere effettuata sempre internamente all'azienda, a cura del "tutor" nominato, e che è relativa alla mansione dell'apprendista, specifica per il suo ruolo e per il contratto con cui è stato assunto, per esempio segretaria, commessa, assistente di poltrona, meccanico, ecc...

LA FORMAZIONE INTERNA SULLA MANSIONE deve comprendere quello che è stato scritto nel "piano formativo interno" e DEVE ANCH'ESSA ESSERE DOCUMENTATA E DETTAGLIATA; a questo proposito serve un registro con indicato cosa è stato insegnato, ore impiegate, data in cui è stato fatto, firma del tutor e dell'apprendista.

Guarda qui i nostri piani formativi e registri

La formazione interna sulla mansione prevede un monte ore che può andare dalle 80 alle 320 ore, dipende dal CCNL applicato. Il piano formativo ed il registro della formazione sulla mansione sono parte integrante della documentazione che comprovano l'avvenuta formazione dell'apprendista, in caso di mancata formazione (o insufficiente documentazione) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo, con conseguente storno degli sgravi fiscali ottenuti, sanzione aggiuntiva, obbligo di assunzione dell'apprendista.

Un esempio con conteggio semplificativo: se avete un apprendista con contratto di 3 anni, a seconda della mansione lo sgravio contributivo è di circa 7.000 euro annui; in caso di mancata formazione verranno stornati ed addebitati all'azienda, oltre alla sanzione. Fate i vostri conti....

Il Tutor aziendale; nei contratti di apprendistato antecedenti al 2011, la persona indicata come "Tutor" dell'apprendista doveva essere anch'esso formato, con un corso di 240 ore. Questo OBBLIGO FORMATIVO PER IL "TUTOR" È STATO ELIMINATO, basta che il Tutor nominato abbia sufficiente esperienza e capacità di addestramento dell'apprendista.

Validità Nazionale

I Corsi di formazione apprendistato professionalizzanti possono essere fatti grazie alle regole in vigore dal 1° ottobre 2013 relative alle semplificazioni dell’apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013 e dalle Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014 (leggere la parte evidenziata in giallo).

GUARDA LE LINEE GUIDA, CLICCA QUI
leggere la parte evidenziata in giallo a pagina 3 e 4


PARERE ISPETTORATO DEL LAVORO SULLA FORMAZIONE APPRENDISTATO, CLICCA QUI
leggere la parte evidenziata in giallo in prima pagina


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I nostri Corsi di formazione apprendistato professionalizzanti sono conformi a quanto indicato dalle normative, riconosciuta da tutte le Regioni italiane ad esclusione delle Regioni Puglia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Al termine della formazione potrete stampare attestato valido a tutti gli effetti per la formazione trasversale obbligatoria degli apprendisti.


I riferimenti legislativi di approvazione dei corsi apprendistato nelle varie regioni e le regolamentazioni regionali sono raggiungibili direttamente a questo link

NORME REGIONALI APPRENDISTATO

A chi è rivolto

E' rivolto a tutti coloro che sono stati assunti, applicando la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in particolare:

  • Apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”);
  • Apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” - Legge Biagi).

Più sotto le nuove disposizioni entrate in vigore il 24 marzo 2014 in seguito al Decreto Legge sul lavoro appena emanato

Riconoscimenti regionali

In seguito ai numerosi interpelli in merito al riconoscimento regionale e validità della formazione interna dell'apprendistato, è pienamente vigente la disciplina concordata tra Stato e Regione e provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 Febbraio 2014 (documento denominato "Linee guida per l'apprendistato professionalizzante").

I principi basilari identificati dalle suddette linee guida devono ritenersi operativi in tutte le Regioni italiane tranne le Regioni Puglia e le province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto i corsi di apprendistato con formazione interna sono riconosciuti in tutte le Regioni ad eccezione di quelle sopra esposte.

L'intero piano formativo dei corsi è realizzato secondo le normative vigenti.

L’iter formativo del corso apprendistato risulterà, pertanto, semplificato nelle modalità di svolgimento grazie alla formazione interna.

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Riferimenti normativi nuovo apprendistato

A CHI È RIVOLTO:
E' rivolto a tutti coloro che sono stati assunti, applicando la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in particolare:

  • Apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”);
  • Apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” - Legge Biagi).

LE NORME:
Sono entrate in vigore dal 1° ottobre le semplificazioni dell’apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013.

  • Il piano formativo individuale è obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche;
  • la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali va effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello ministeriale del 2005;
  • in caso di imprese con sedi localizzate in più regioni la formazione avviene nel rispetto della disciplina regionale della Regione ove l’impresa ha la sede legale (tale principio replica quello già contenuto nell’art. 7 del D.L.vo n. 167/2001).

Le Regioni hanno disciplinato il sistema dell'offerta formativa regionale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, definendo le modalità di erogazione nonché il monte ore complessivo da svolgere nel periodo di durata del contratto.

L'offerta formativa può essere erogata in modalità interna o esterna all'azienda. Per formazione interna si intende la formazione svolta sotto la responsabilità dell'azienda nel rispetto dei contenuti definiti dalla Regione (il nostro Corso Apprendistato). Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche annualmente disponibili, erogata da organismi accreditati nel sistema regionale della formazione professionale.

AREA DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

  • 120 ore (licenza di scuola secondaria di primo grado o nessun titolo di studio);
  • 80 ore (attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d’istruzione);
  • 40 ore (laurea o altri titoli di livello terziario).

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
Le linee guida danno indicazioni generiche su quelli che potranno essere i contenuti della formazione trasversale di base, indicativamente:

  • Sicurezza ed igiene nell’ambiente di lavoro;
  • Disciplina del rapporto di lavoro;
  • Organizzazione e qualità aziendale;
  • Comunicazione e relazione interpersonale;
  • Lingua italiana;
  • Lingua straniera;
  • Informatica;
  • Matematica, statistica e scienze;
  • Storia, geografia ed educazione civica.

IL TUTOR
Si codifica la figura del «referente aziendale» accanto a quella del tutor, figura già prevista dalla contrattazione collettiva. La disciplina in materia è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva. Il tutor o referente aziendale deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva, essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000. In pratica NON è più necessario che il referente aziendalo o il tutor facciano a loro volta un corso abilitante.
L'attività di formazione all’interno dell’impresa è obbligatoriamente affidata alla responsabilità di un tutor o referente aziendale.
In particolare la normativa prescrive i seguenti requisiti per i lavoratori che svolgono il ruolo di tutor aziendale:

  • avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
  • possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l’apprendista alla fine dell’apprendistato;
  • svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. Ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando alcune particolarità per le imprese artigiane.
I compiti del tutore aziendale:

  • affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
  • trasmettere la competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
  • favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
  • collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda (se optato per la formazione esterna) allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
  • esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.

Non vi è più l’obbligo per i tutor di effettuare appositi corsi formativi. In ogni caso, l’impresa potrà fare comunque frequentare corsi specifici per gestire didatticamente la formazione diretta o indiretta (in affiancamento), ma non è obbligata ai fini degli adempimenti normativi.

REGIME SANZIONATORIO
ART. 7 CO. 2 D.LGS. n. 167/2011 Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti: 1.la forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale; 2. il divieto di retribuzione a cottimo;

In mancanza dell'effettuazione del percorso formativo obbligatorio, decadono tutte le agevolazioni prevsiste, con conseguente pagamento delle stesse. Questo avviene quando, in fase di verifica che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questi, non si è in possesso degli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.

FORMAZIONE RECUPERABILE
Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.

Con rilevanza di carattere quasi “normativo”, la circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013 illustra i casi in cui l’inadempimento formativo può dirsi recuperabile e, quindi, deve formare oggetto di disposizione (art.14, D.Lgs. n.124/2004), anziché di provvedimento sanzionatorio, che va adottato solo se non si può «recuperare il debito formativo».

Quando il debito formativo non venga recuperato, ottemperando alla disposizione, il comportamento datoriale viene sanzionato anche con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, del DPR n.520/1955 (sanzione amministrativa da 515 a 2580 euro).

Quali apprendisti possono essere formati con i nostri corsi a distanza:

  • Apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”);
  • Potete scaricare il file sottostante, che è il testo Unico sull'apprendistato nella versione integrale ed il nuovo decreto N 32 del marzo 2014.
Apprendistato 2014 zip
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Percorsi formativi nuovo apprendistato

Il nuovo contratto di apprendistato prevede una formazione di base e trasversale. Per quanto riguarda la formazione di base e trasversale, sotto la responsabilità dell’impresa, si ricorda che l’azienda può avvalersi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

AREA DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

  • 120 ore (licenza di scuola secondaria di primo grado o nessun titolo di studio);
  • 80 ore (attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d’istruzione);
  • 40 ore (laurea o altri titoli di livello terziario).

Il corso che l'apprendista dovrà effettuare sarà dunque relativo alle ore sopra indicate, in base all'attestato di studio conseguito.
Il nostro corso apprendistato soddisfa la formazione sopra indicata nei seguenti modi:

  • 120 ore N 3 moduli corso apprendistato online di 40 ore
  • 80 ore N 2 moduli corso apprendistato online di 40 ore
  • 40 ore N 1 moduli corso apprendistato online di 40 ore

L'apprendista assunto ha tempo un anno dalla data dell'assunzione per fare le 40 ore di formazione previste dal nuovo contratto di apprendistato.

NOTA IMPORTANTE
Se la formazione prevista dal contratto non viene effettuata, l'azienda è sanzionabile, come indicato dal regime sanzionatorio indicato più sotto. Inoltre, in fase di verifica degli adempimenti previsti dal contratto di apprendistato (che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questo) se non si è in possesso delle attestazioni comprovanti l'avvenuta formazione, l'azienda perde tutti i benefici legati all'assunzione di personale con il contratto di apprendistato, con l'obbligo del pagamento delle agevolazioni di cui ha goduto, sanzione amministrativa accessoria del 100% delle agevolazioni ed obbligo di assunzione dell'apprendista con contratto a tempo indeterminato.

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