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Formazione apprendistato

I datori di lavoro che non desiderano avvalersi della formazione gratuitamente offerta dalle Regioni possono assumersi l’onore di erogare direttamente, a proprie spese, la formazione di base e trasversale. Perché potrebbero scegliere di farlo?

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29/11/2022

Formazione apprendistato

Dunque: i datori di lavoro che non desiderano avvalersi della formazione gratuitamente offerta dalle Regioni possono assumersi l’onore di erogare direttamente, a proprie spese, la formazione di base e trasversale. Perché potrebbero scegliere di farlo? Semplicemente per non essere vincolati ai rigidi calendari prospettati dagli Enti formativi accreditati al singolo livello provinciale (perché le Regioni erogano la formazione “attraverso” le Province) e per poter quindi organizzare secondo le proprie esigenze aziendali i calendari di formazione magari con una miscellanea di materie diversa da quella ipotizzata dagli Enti accreditati (magari si preferiscono 40 ore di inglese invece che 20 di inglese e 20 di educazione civica !!!!!!). Allo stato attuale, secondo quanto concordato tra Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014 nel documento denominato “Linee guida per l’apprendistato professionalizzante”, la possibilità del datore di lavoro di erogare la formazione di base e trasversale in azienda e sotto la propria responsabilità, a condizione che l’attività formativa abbia le seguenti caratteristiche:
- sia svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti del piano formativo individuale che devono ottemperare alle prescrizioni normative nazionali e regionali;
- sia impartita da formatori, interni o esterni all’impresa, dotati di idonea professionalità;
- sia svolta in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Alcune Regioni aggiungono ulteriori requisiti della formazione di base e trasversale “direttamente erogata” in impresa:
- sia attuata mediante una specifica programmazione;
- sia monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- sia attestata la frequenza dell’apprendista;
- sia garantita dalla figura professionale del “tutore” o referente aziendale”.
In tal senso alcune Regioni chiedono anche una autocertificazione all’impresa che non intende avvalersi della formazione pubblica.
Come si vede, si tratta di poche e semplici regole il cui rispetto consente al datore di lavoro di “sganciarsi” dai vicoli dell’offerta pubblica di formazione: così l’imprenditore ai autodetermina in tempi e modi della formazione sia nella sua componente trasversale e di base sia nella sua componente professionalizzante. In tal senso la formazione effettuata direttamente dal datore di lavoro può essere svolta in anche attraverso terzi soggetti ed anche in modalità FAD. A tale ultimo proposito è fondamentale ricordare che le “Linee guida” sono richiamate integralmente dal comma 3 dell’art. 42 del D.Lgs. n.81/2015 e quindi devono ritenersi ad oggi pienamente vigenti.

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