Corsi apprendistato non fatti, la mancata formazione apprendistato comporta pesanti interventi e sanzioni in capo all''azienda ed al datore di lavoro.
Che cosa succede se non si fanno i corsi apprendistato?
26/01/2023
Che cosa succede se non si fanno i corsi apprendistato?
Corsi apprendistato non fatti, la mancata formazione apprendistato comporta pesanti interventi e sanzioni in capo all'azienda ed al datore di lavoro.
Che cosa succede se non si fanno i corsi apprendistato? Ecco in brevi righe il regime sanzionatorio e le conseguenze per l'azienda:
REGIME SANZIONATORIO mancata formazione apprendistato
ART. 7 CO. 2 D.LGS. n. 167/2011 Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione o mancanze nei principi concernenti:
1. La forma scritta del contratto, del patto di prova, del relativo piano formativo individuale e della mancata od incompleta formazione
2. Il divieto di retribuzione a cottimo;
In caso di mancata od incompleta formazione obbligatoria decadono tutte le agevolazioni prevsiste, con conseguente pagamento delle stesse. Questo avviene quando, in fase di verifica che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questi, non si è in possesso degli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.
FORMAZIONE RECUPERABILE
Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
Con rilevanza di carattere quasi “normativo”, la circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013 illustra i casi in cui l’inadempimento formativo può dirsi recuperabile e, quindi, deve formare oggetto di disposizione (art.14, D.Lgs. n.124/2004), anziché di provvedimento sanzionatorio, che va adottato solo se non si può «recuperare il debito formativo».
Quando il debito formativo non venga recuperato, ottemperando alla disposizione, il comportamento datoriale viene sanzionato anche con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, del DPR n.520/1955 (sanzione amministrativa da 515 a 2580 euro).
Per evitare sanzioni e la perdita degli sgravi contributivi la formazione apprendistato trasversale e interna sono fondamentali.
Per tutti gli assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, vige l'obbligo di 2 tipi di formazione
1) FORMAZIONE TRASVERSALE:
questa formazione è appunto "trasversale" ad ogni contratto di apprendistato, dunque uguale per tutti gli apprendisti, sia che siano pasticceri, meccanici, parrucchieri, edili, ecc...
LA MANCATA FORMAZIONE TRASVERSALE COMPORTA L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, CON CONSEGUENTE STORNO DEGLI SGRAVI FISCALI OTTENUTI, SANZIONE AGGIUNTIVA, OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA.
Un esempio con conteggio semplificativo: se avete un apprendista con contratto di 3 anni, a seconda della mansione lo sgravio contributivo è di circa 7.000 euro annui; in caso di mancata formazione verranno stornati ed addebitati all'azienda, oltre alla sanzione.
FATE I VOSTRI CONTI...
La formazione trasversale può essere effettuata:
Internamente all'azienda (COME I NOSTRI CORSI)
Online in modalità sincrona (aula virtuale)
in aula, presso gli Enti accreditati
in aula, presso centri di formazione accreditati
in aula, con formazione contribuita
Al termine della formazione trasversale bisogna avere l'attestazione di avvenuta formazione.
I corsi di formazione apprendistato possono essere fatti "a distanza" con il notro portale
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