Il contratto di apprendistato: benefici, obblighi e regole
21/02/2021
Il contratto di apprendistato; tutti i benefici
Il contratto di apprendistato professionalizzante: incentivi, limiti e benefici.
La formula è finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani fino a 29 anni o di lavoratori disoccupati di qualsiasi età.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto finalizzato alla formazione e occupazione di giovani o alla riqualificazione di lavoratori disoccupati, ed è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, dai CCNL e dalla normativa regionale. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti tra i 18 e 29 anni di età (29 anni e 364 giorni); in presenza di una qualifica professionale, può essere attivato a partire dai 17 anni. Il requisito dell’età massima deve essere rispettato al momento dell’assunzione, pertanto il contratto può proseguire anche oltre i 30 anni. Ai fini della loro riqualificazione professionale, è possibile assumere i lavoratori beneficiari di disoccupazione, senza limiti di età.
La durata dell’apprendistato è determinata dai CCNL (in genere 36 mesi) e non può essere inferiore a 6 mesi, salvo per le attività stagionali. Il percorso di apprendistato prevede l’obbligo di formazione per l’acquisizione di competenze professionali e specialistiche, per un monte ore previsto dal CCNL, a cui si aggiunge la formazione di base e trasversale, disciplinata dalla normativa Regionale, per un monte ore massimo di 120, 80 o 40 ore nel triennio, a seconda del titolo di studio dell’apprendista.
Il contratto di apprendistato si differenzia per la presenza di un tutor, cioè un lavoratore esperto scelto dal datore di lavoro che deve monitorare il percorso di crescita dell’apprendista; il tutor può essere anche un socio o lo stesso datore di lavoro.
A parte l’obbligo di formazione, l’apprendistato garantisce un costo ridotto. L’apprendista può essere assunto fino a 2 livello inferiori, con una progressione di livello durante l’apprendistato, oppure può percepire una retribuzione in percentuale crescente rispetto alla retribuzione del livello di qualifica finale. La contribuzione Inps dovuta per gli apprendisti è pari a circa il 12% c/azienda e 6% c/apprendista (la contribuzione normale è pari a circa il 30% c/azienda e 10% c/lavoratore); la contribuzione ridotta trova applicazione anche nell’anno successivo al termine dell’apprendistato, salvo nel caso di lavoratori beneficiari di disoccupazione.
Al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo; se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che occupa:
- fino a 2 lavoratori qualificati, può assumere al massimo 3 apprendisti;
- da 3 a 9 lavoratori qualificati, può assumere 1 apprendista per ciascun qualificato;
- da 10 lavoratori qualificati, può assumere 3 apprendisti ogni 2 qualificati.
Deroghe sono previste per le imprese artigiane. Salvo diverse previsioni dei CCNL, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 20% degli apprendisti; qualora non sia rispettata la percentuale, il datore di lavoro può comunque assumere un apprendista.
Con riferimento alla normativa sull’orario di lavoro, gli apprendisti maggiorenni sono equiparati agli altri lavoratori; sono confermate le limitazioni previste per gli apprendisti minorenni. Gli apprendisti sono in generale esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative, salvo diversa previsione di legge o CCNL; a titolo esemplificativo, sono esclusi dal computo in tema di collocamento obbligatorio e dal conteggio del limite occupazionale previsto dall’art. 18, L. 300/1970 in tema di licenziamento.
Autore: Carlotta Mariani - Pierluigi Mariani - Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl
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